Modificazioni  al  regolamento  approvate dalla Camera dei deputati
nella seduta del 28 giugno 1989.
  Dopo l'articolo 118 e' aggiunto il seguente:
 "Art.    118-   bis.   -   1.   Il   documento   di   programmazione
economico-finanziaria  presentato  dal  Governo  e'  esaminato  dalla
Commissione  bilancio,  sentito  il  parere  delle  altre Commissioni
permanenti  e  della  Commissione  parlamentare  per   le   questioni
regionali,  nei  termini  fissati  dal  Presidente  della  Camera. La
Commissione bilancio presenta all'Assemblea  una  relazione.  Possono
essere presentate relazioni di minoranza.
  2.  La  deliberazione  della  Camera sul documento programmatico ha
luogo con una risoluzione, presentata nel corso della discussione, la
quale  puo'  contenere integrazioni e modifiche del documento stesso.
L'approvazione di una risoluzione preclude  le  altre.  Si  vota  per
prima  la risoluzione accettata dal Governo. Il documento deve essere
iscritto all'ordine del giorno dell'Assemblea non oltre trenta giorni
dall'assegnazione  alle  Commissioni  e il suo esame deve concludersi
entro il termine massimo di tre giorni.  A  tal  fine  il  Presidente
della  Camera  si  avvale  dei poteri di cui al comma 7 dell'articolo
119.
  3.  Prima  dell'inizio  dell'esame  del documento di programmazione
economico-finanziaria  o  nel  corso  del  medesimo,  la  Commissione
bilancio,  anche  congiuntamente con l'omologa Commissione permanente
del Senato, procede ad acquisire i necessari elementi conoscitivi.  A
tal  fine  la  Commissione delibera, d'intesa con il Presidente della
Camera, il programma delle audizioni.
  4.  Qualora  lo  richiedano  eventi imprevisti, il Governo presenta
alla Camera, prima dell'approvazione della legge  finanziaria  e  del
bilancio,  un  documento  recante una proposta di aggiornamento degli
obiettivi e delle regole contenuti nel documento  approvato.  L'esame
ha  luogo secondo le disposizioni del comma 2, ma deve concludersi in
ogni caso nel termine massimo di cinque  giorni  dalla  presentazione
del documento, prorogabile, ove il Presidente della Camera lo ritenga
opportuno, per non oltre cinque giorni. La discussione  in  Assemblea
e'  organizzata  con l'intervento di un deputato per ciascun Gruppo e
dei deputati  che  intendono  esprimere  posizioni  dissenzienti  dai
rispettivi Gruppi. Se l'Assemblea ha gia' iniziato la discussione del
disegno di legge di bilancio e del disegno di legge  finanziaria,  la
discussione  e' sospesa e si passa all'esame del documento presentato
dal Governo e della relazione della Commissione bilancio".
  All'articolo 119, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
  "3.  Prima  dell'inizio  della  sessione di bilancio le Commissioni
parlamentari iniziano l'esame degli stati di previsione  del  disegno
di  legge  di  bilancio  di  rispettiva competenza, senza procedere a
votazioni, provvedendo ad acquisire i necessari elementi conoscitivi.
A  tal fine ciascuna Commissione delibera, d'intesa con il Presidente
della Camera, il programma delle audizioni. La  Commissione  bilancio
avvia  altresi',  con  le  medesime  modalita',  l'esame generale del
disegno di legge di bilancio a legislazione vigente".
  All'articolo  119,  comma  4,  secondo  periodo,  dopo  le  parole:
decreti-legge, sono  aggiunte  le  seguenti:  ai  progetti  di  legge
collegati  alla  manovra  contenuta  nel  documento di programmazione
economico-finanziaria approvato dal Parlamento.
  All'articolo 120, il comma 2 e' sostituito dal seguente:
   "2.  Quando  il  disegno  di  legge finanziaria e' presentato alla
Camera, ai fini dell'applicazione  delle  disposizioni  del  presente
Capo,  il  Presidente  della Camera, prima dell'assegnazione, accerta
che il disegno di  legge  non  rechi  disposizioni  estranee  al  suo
oggetto  cosi  come definito dalla legislazione vigente in materia di
bilancio e di contabilita' dello Stato. In tal  caso,  il  Presidente
della  Camera  comunica  all'Assemblea lo stralcio delle disposizioni
estranee, sentito il parere della Commissione bilancio".
  All'articolo 120, il comma 7 e' sostituito dal seguente:
   "7. Prima della votazione finale del disegno di legge di bilancio,
la Commissione bilancio esamina la nota di variazione ai  bilanci  di
previsione,  presentata  dal  Governo,  in termini di competenza e di
cassa, a seguito dell'approvazione del disegno di legge  finanziaria.
La  nota  di  variazione  e'  successivamente  votata dall'Assemblea,
intendendosi conseguentemente modificati gli articoli del disegno  di
legge di bilancio e le allegate tabelle in precedenza votati".
  L'articolo 121 e' sostituito dal seguente:
   "Art.  121.  - 1. Gli emendamenti che riguardano esclusivamente le
singole parti del disegno  di  legge  finanziaria  di  competenza  di
ciascuna  Commissione  che comportano variazioni compensative in tale
ambito, e gli  emendamenti  al  disegno  di  legge  di  bilancio  che
propongono  variazioni  compensative all'interno dei singoli stati di
previsione, debbono essere presentati  nella  Commissione  competente
per  materia.  In  questa sede possono essere, altresi', presentati e
votati anche emendamenti concernenti variazioni non compensative. Gli
emendamenti  approvati  sono  inclusi  nella relazione da trasmettere
alla Commissione bilancio.
  2.  Gli  emendamenti  che  modificano  i  limiti del saldo netto da
finanziare, l'ammontare delle operazioni di rimborso prestiti  ed  il
livello  massimo  di  ricorso  al  mercato finanziario, stabiliti nel
disegno di legge finanziaria, ovvero le  ripartizioni  di  spesa  tra
piu'  stati  di  previsione,  ovvero i totali generali dell'entrata e
della spesa o il quadro  generale  riassuntivo,  nonche'  ogni  altro
emendamento  non  disciplinato  dal  comma  1,  sono  presentati alla
Commissione  bilancio,  che  li  esamina,  assieme  agli  emendamenti
previsti  nei  commi  precedenti,  ai  fini delle sue conclusioni per
l'Assemblea. Qualora la Commissione bilancio non accolga le  proposte
delle  Commissioni  di  cui  al  comma  precedente,  ne  esplicita le
motivazioni nella relazione prevista dal comma 6 dell'articolo 120.
  3.  Gli  emendamenti  presentati direttamente presso la Commissione
bilancio che modificano gli stanziamenti riferiti  a  ciascuna  parte
delle  tabelle di ripartizione dei fondi speciali sono inviati per il
parere alla Commissione competente, che si pronuncia entro il  giorno
successivo  o entro il diverso termine stabilito dal Presidente della
Camera.
  4.   Gli   emendamenti   respinti  in  Commissione  possono  essere
ripresentati in Assemblea, fermo  il  disposto  di  cui  al  comma  5
dell'articolo 86.
  5.  Fermo  quanto  disposto  dall'articolo  89,  i presidenti delle
Commissioni competenti per materia ed il presidente della Commissione
bilancio  dichiarano  inammissibili  gli  emendamenti  e gli articoli
aggiuntivi che concernono materie estranee all'oggetto proprio  della
legge finanziaria e della legge di bilancio, ovvero contrastano con i
criteri per  l'introduzione  di  nuove  o  maggiori  spese  o  minori
entrate,  cosi' come definiti dalla legislazione vigente sul bilancio
e sulla contabilita' dello Stato e dalle  deliberazioni  adottate  ai
sensi  del  comma  2  dell'articolo  120. Qualora sorga questione, la
decisione e' rimessa al Presidente della Camera, ai sensi del comma 2
dell'articolo   41.   Gli  emendamenti  dichiarati  inammissibili  in
Commissione non possono essere ripresentati in Assemblea".
  All'articolo 123, il comma 3 e' sostituito dal seguente:
   "3.  L'Assemblea  procede nell'ordine all'esame degli articoli del
disegno di legge di bilancio, iniziando  da  quello  di  approvazione
dello stato di previsione dell'entrata, degli articoli del disegno di
legge finanziaria e alla sua votazione finale.  Sono  successivamente
esaminate, nella forma prevista dall'articolo 120, comma 7, e votate,
le variazioni al  disegno  di  legge  di  bilancio  conseguenti  alle
disposizioni  approvate  nel disegno di legge finanziaria. Si procede
quindi alla votazione finale del disegno di legge di  bilancio  cosi'
modificato.  Quando i disegni di legge finanziaria e di bilancio sono
gia' stati approvati dal Senato,  la  votazione  degli  articoli  del
disegno  di  legge  di  bilancio  non  ha  effetti  preclusivi  sulle
votazioni concernenti il disegno di legge finanziaria".
  Dopo l'articolo 123 e' aggiunto il seguente:
   "Art. 123- bis. - 1. I progetti di legge collegati alla manovra di
finanza  pubblica,   indicati   nel   documento   di   programmazione
economico-finanziaria come approvato dalla risoluzione parlamentare e
presentati al Parlamento entro il termine stabilito dalla legge, sono
assegnati  alle  Commissioni  in  sede  legislativa,  ovvero  in sede
referente.
  2.  Il  Governo puo' richiedere che la Camera deliberi sul progetto
di  legge  entro  un  determinato  termine,  riferito  alle  scadenze
connesse alla manovra finanziaria complessiva.
  3.  Sulla  richiesta  formulata  ai  sensi  del  comma  2  delibera
all'unanimita' la Conferenza dei presidenti di Gruppo. In difetto  di
accordo  unanime  l'Assemblea  si  pronuncia  sulle  proposte  che il
Presidente della Camera, tenuto conto degli orientamenti  prevalenti,
ha  facolta'  di sottoporre ad essa, riservando comunque all'esame in
Assemblea di ciascun progetto di  legge  di  norma  tre  giorni.  Per
assicurare  il  rispetto  dei  termini stabiliti a norma del presente
articolo, si osservano le disposizioni del comma 7 dell'articolo 119.
  4. Salva diversa decisione adottata all'unanimita' dalla Conferenza
dei presidenti di Gruppo, l'esame e  le  votazioni  sui  progetti  di
legge  di cui al comma 1 non possono avvenire negli stessi giorni nei
quali sono discussi i disegni di legge finanziaria e di  bilancio  ai
sensi dei commi 7 e 8 dell'articolo 119".
 
          AVVERTENZA:
             Il  testo  delle note qui pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, comma 2, del testo unico approvato  con
          decreto  del  Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,
          n. 1092, al  solo  fine  di  facilitare  la  lettura  delle
          disposizioni  di  legge  modificate.   Restano invariati il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
 
          Testo integrale degli articoli del regolamento della Camera
              come risultante a seguito delle modificazioni sopra
                                   riportate
 
             "Art.   119.   -   1.   L'esame  del  disegno  di  legge
          finanziaria, del  disegno  di  legge  di  approvazione  dei
          bilanci di previsione, annuale e pluriennale, dello Stato e
          dei documenti relativi alla politica economica nazionale  e
          alla   gestione   del   pubblico   denaro,  collegati  alla
          presentazione dei  predetti  disegni  di  legge,  ha  luogo
          nell'ambito   di  una  apposita  sessione  parlamentare  di
          bilancio.
             2.  La  sessione  di  cui  al  comma  1  ha la durata di
          quarantacinque   giorni   a   decorrere   dalla   effettiva
          distribuzione dei testi dei disegni di legge, delle tabelle
          allegate relative ai singoli stati di  previsione  e  della
          relazione previsionale e programmatica, allorche' i disegni
          di legge sono presentati dal Governo  alla  Camera.  Quando
          essi  sono  presentati  al Senato, la sessione di bilancio,
          fermo quanto disposto dal comma 5 dell'articolo 120, ha  la
          durata  di  trentacinque giorni a decorrere dalla effettiva
          distribuzione dei testi delle eventuali modifiche apportate
          dal Senato.
             3.  Prima  dell'inizio  della  sessione  di  bilancio le
          Commissioni parlamentari iniziano l'esame  degli  stati  di
          previsione  del  disegno di legge di bilancio di rispettiva
          competenza, senza procedere  a  votazioni,  provvedendo  ad
          acquisire i necessari elementi conoscitivi.  A tal fine
          ciascuna  Commissione  delibera, d'intesa con il Presidente
          della Camera, il programma delle audizioni. La  Commissione
          bilancio avvia altresi', con le medesime modalita', l'esame
          generale del disegno di legge di  bilancio  a  legislazione
          vigente.
            4.  Durante  la  sessione  di  bilancio  e'  sospesa ogni
          deliberazione, da parte dell'Assemblea e delle  Commissioni
          in  sede  legislativa, sui progetti di legge che comportino
          nuove o maggiori spese o diminuzioni  di  entrate.  Possono
          tuttavia  essere  adottate  le  deliberazioni relative alla
          conversione  di  decreti-legge,  ai   progetti   di   legge
          collegati   alla   manovra   contenuta   nel  documento  di
          programmazione    economico-finanziaria    approvato    dal
          Parlamento,  nonche'  quelle concernenti i disegni di legge
          di autorizzazione alla ratifica dei trattati internazionali
          e  di  recezione  ed  attuazione  di  atti  normativi delle
          Comunita'  europee,   quando   dalla   mancata   tempestiva
          approvazione  dei  medesimi  possa derivare responsabilita'
          dello  Stato  italiano  per   inadempimento   di   obblighi
          internazionali  o  comunitari.  In tali casi possono essere
          disposte,  per  la   discussione   in   Assemblea,   sedute
          supplementari.
             5.  Durante  la  sessione  di  bilancio,  la Commissione
          bilancio e programmazione esamina, ai fini dell'espressione
          dei  pareri  di  cui  agli articoli 73, 74, 93 e 94, solo i
          disegni di legge di cui  e'  consentita  l'approvazione  ai
          sensi del comma 4.
             6.  La  programmazione dei lavori dell'Assemblea e delle
          Commissioni  nel  corso  della  sessione  di  bilancio   e'
          finalizzata  a  consentire  la  conclusione  dell'esame dei
          disegni di legge di cui al comma 1  nei  termini  stabiliti
          evitando,  di  norma,  la contemporaneita' tra sedute delle
          Commissioni e sedute dell'Assemblea. Durante l'esame  nelle
          Commissioni   delle  parti  di  rispettiva  competenza  del
          disegno  di  legge  finanziaria  e  dei  singoli  stati  di
          previsione  e'  sospesa ogni altra attivita' legislativa in
          Commissione. E' tuttavia  consentito  alle  Commissioni  di
          procedere  all'esame  di  altri progetti di legge allorche'
          abbiano integralmente esaurito il compito ad esse assegnato
          dal comma 3 dell'articolo 120.
             7.   La   discussione   in  Assemblea  deve  concludersi
          nell'ambito della sessione di  bilancio  con  le  votazioni
          finali  sul  disegno  di legge finanziaria e sul disegno di
          legge di  approvazione  dei  bilanci  di  previsione  dello
          Stato,  con  le  variazioni  conseguenti  alle disposizioni
          contenute nel disegno di legge finanziaria. A tal  fine  la
          discussione  in  Assemblea  e' organizzata dalla Conferenza
          dei presidenti dei Gruppi parlamentari,  che  determina  il
          tempo  da riservare a ciascun Gruppo. Qualora la Conferenza
          dei  presidenti  dei  Gruppi  parlamentari  non   raggiunga
          l'accordo, all'organizzazione della discussione provvede il
          Presidente della Camera. Il tempo  complessivo  disponibile
          per  la  discussione  dei disegni di legge e' suddiviso per
          una parte in misura eguale tra tutti i Gruppi parlamentari,
          per  l'altra  in  misura proporzionale alla consistenza dei
          Gruppi stessi.
             8.  Il  disegno  di legge di approvazione del rendiconto
          generale dello Stato e' esaminato, con il disegno di  legge
          che  approva  l'assestamento degli stanziamenti di bilancio
          per  l'esercizio  in  corso  e  con  i  documenti  di   cui
          all'articolo   149,   entro   il   mese   successivo   alla
          presentazione  dei  disegni  di  legge.  Si  applicano  gli
          articoli  120,  commi 1, 3 e 6, 121 e 123, comma 1, salvi i
          termini per l'espressione dei pareri e per  la  conclusione
          dell'esame  in  sede  referente.  Alla  determinazione  dei
          termini predetti provvede il  Presidente  della  Camera  in
          modo  da  consentire  la  definitiva  approvazione  dei due
          disegni  di  legge  nel  termine   stabilito,   avvalendosi
          altresi',  per  l'esame  in Assemblea, dei poteri di cui al
          comma 7".
             "Art.  120.  -  1.  Il disegno di legge finanziaria e il
          disegno di legge concernente i bilanci di previsione  dello
          Stato  sono assegnati per l'esame generale alla Commissione
          bilancio e programmazione e  per  l'esame  delle  parti  di
          rispettiva  competenza  e  dei  singoli stati di previsione
          alle Commissioni competenti per materia.
             2.  Quando il disegno di legge finanziaria e' presentato
          alla Camera, ai fini dell'applicazione  delle  disposizioni
          del  presente  Capo,  il  Presidente  della  Camera,  prima
          dell'assegnazione, accerta che  il  disegno  di  legge  non
          rechi  disposizioni  estranee  al  suo  oggetto  cosi' come
          definito dalla legislazione vigente in materia di  bilancio
          e  di  contabilita' dello Stato. In tal caso, il Presidente
          della  Camera  comunica  all'Assemblea  lo  stralcio  delle
          disposizioni  estranee, sentito il parere della Commissione
          bilancio.
             3.  Entro  i  dieci  giorni  successivi all'assegnazione
          ciascuna Commissione esamina congiuntamente  le  parti  del
          disegno  di  legge  finanziaria  e  del bilancio di propria
          competenza e conclude con l'approvazione di una relazione e
          con  la  nomina  di  un  relatore che puo' partecipare, per
          riferirvi,  alle  sedute  della  Commissione   bilancio   e
          programmazione.  Nello  stesso  termine  sono  trasmesse le
          relazioni  di  minoranza  presentate  in  Commissione.   Un
          proponente   per   ciascuna  relazione  di  minoranza  puo'
          partecipare, per riferirvi, alle sedute  della  Commissione
          bilancio e programmazione.
             4.  Nel  periodo  di  cui  al  comma  3,  la Commissione
          bilancio e programmazione provvede ad avviare  l'esame  dei
          disegni   di  legge  finanziaria  e  di  bilancio,  con  lo
          svolgimento  delle  introduzioni  dei  relatori   e   delle
          esposizioni dei Ministri finanziari.
             5. Quando il disegno di legge finanziaria ed il bilancio
          sono presentati  dal  Governo  al  Senato,  le  Commissioni
          competenti  per  materia  iniziano  l'esame  delle parti di
          rispettiva competenza e dei singoli  stati  di  previsione,
          senza  procedere  a  votazioni, prima dell'approvazione del
          Senato.
             6.   Scaduto   il  termine  previsto  nel  comma  3,  la
          Commissione bilancio e programmazione, entro il  successivi
          quattordici  giorni,  esamina  congiuntamente  i disegni di
          legge e  i  documenti  connessi  ed  approva  la  relazione
          generale  per  il  disegno  di  legge  finanziaria e per il
          bilancio. Entro lo stesso termine possono essere presentate
          relazioni   di  minoranza.  Alla  relazione  generale  sono
          allegate le relazioni delle  altre  Commissioni  competenti
          per materia.
             7.  Prima della votazione finale del disegno di legge di
          bilancio,  la  Commissione  bilancio  esamina  la  nota  di
          variazione   ai   bilanci  di  previsione,  presentata  dal
          Governo, in termini di competenza e  di  cassa,  a  seguito
          dell'approvazione  del  disegno  di  legge finanziaria.  La
          nota    di    variazione    e'    successivamente    votata
          dall'Assemblea,  intendendosi  conseguentemente  modificati
          gli articoli del disegno di legge di bilancio e le allegate
          tabelle in precedenza votati.
             8. Alle sedute delle Commissioni riservate all'esame dei
          disegni di legge finanziaria e di  bilancio  partecipano  i
          Ministri competenti per materia. Di tali sedute si redige e
          si pubblica un resoconto stenografico.
             9.  Quando  i  disegni  di  legge di cui al comma 1 sono
          stati approvati dal Senato,  e  da  questo  trasmessi  alla
          Camera,  il termine previsto dal comma 3 e' ridotto a sette
          giorni".
             "Art.  123.  -  1.  Qualora  la  relazione  generale sul
          disegno  di  legge  finanziaria  e  sul  bilancio  non  sia
          presentata  dalla Commissione bilancio e programmazione nel
          termine prescritto, la discussione in  Assemblea  ha  luogo
          sui  disegni  di  legge  presentati  dal Governo, corredati
          dalle relazioni delle Commissioni competenti per materia.
             2.  La discussione in assemblea sulle linee generali del
          disegno di legge  finanziaria  e  del  bilancio  si  svolge
          congiuntamente  e  concerne  l'impostazione  globale  della
          politica economica  e  finanziaria,  nonche'  lo  stato  di
          attuazione  e  l'ulteriore  corso  del  programma economico
          nazionale.
             3.   L'Assemblea  procede  nell'ordine  all'esame  degli
          articoli del disegno di legge  di  bilancio,  iniziando  da
          quello   di   approvazione   dello   stato   di  previsione
          dell'entrata,  degli  articoli   del   disegno   di   legge
          finanziaria    e    alla   sua   votazione   finale.   Sono
          successivamente    esaminate,    nella    forma    prevista
          dall'articolo  120,  comma  7,  e  votate, le variazioni al
          disegno di legge di bilancio conseguenti alle  disposizioni
          approvate  nel  disegno  di  legge  finanziaria. Si procede
          quindi alla  votazione  finale  del  disegno  di  legge  di
          bilancio  cosi'  modificato.  Quando  i  disegni  di  legge
          finanziaria e di bilancio sono  gia'  stati  approvati  dal
          Senato, la votazione degli articoli del disegno di legge di
          bilancio  non  ha  effetti   preclusivi   sulle   votazioni
          concernenti il disegno di legge finanziaria".